Rinegoziazione e revisione del contratto. Tribunale di Roma, Sez. vi, 27 agosto 2020 - Núm. 41, Julio 2021 - Revista de Derecho Privado - Libros y Revistas - VLEX 869956940

Rinegoziazione e revisione del contratto. Tribunale di Roma, Sez. vi, 27 agosto 2020

AutorGeo Magri
CargoRicercatore di Diritto privato. Doctor en Derecho, Università degli Studi di Torino, Turín, Italia
Páginas397-418
Revista de deRecho PRivado, issn: 0123-4366, e-issn: 2346-2442, n.º 40, 2021, 397-41 8
Rinegoziazione e revisione
del contratto. Tribunale
di Roma, Sez. vi,
27 agosto 2020*
Geo MaGRi
**
Si ritiene possibile modicare, sebbene per il momento solo in sede cautelare, i
termini di un contratto di locazione se il conduttore ha visto la propria attività ri-
dotta a causa delle misure emergenziali (covid-19) disponendo la riduzione dei ca-
noni di locazione del 40% per i mesi di aprile e maggio 2020 e del 20% per i mesi
da giugno a marzo 2021, nonché la sospensione della garanzia deiussoria no ad
un’esposizione debitoria di 30.000 euro.
Omissis. – Secondo le prospettazioni della ricorrente, invero, la resistente non avreb-
be ottemperato all’obbligo, derivante dalla clausola generale di buona fede e corret-
tezza, di ricontrattare le condizioni economiche del contratto di locazione a seguito
delle sopravvenienze legate all’insorgere della pandemia per covid-19. Orbene,
questo giudice non ignora che in base al testo normativo dell’art. 1467, comma 3,
c.c. e all’orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, la ret-
tica delle condizioni contrattuali “squilibrate” può essere invocata soltanto dalla
parte convenuta in giudizio con l’azione di risoluzione, in quanto il contraente a
carico del quale si verica l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione non
può pretendere che l’altro contraente accetti l’adempimento a condizioni diverse da
quelle pattuite. Tuttavia deve ritenersi che lo strumento della risoluzione giudizia-
* Fecha de recepción: 3 de noviembre de 2020. Fecha de aceptación: 19 de marzo de 2020.
Para citar el artículo: magri, g., “Rinegoziazione e revisione del contratto. Tribunale di Roma, Sez.
vi, 27 agosto 2020”, Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, n.° 41, julio-
diciembre 2021, 397-418, doi: https://doi.org/10.18601/01234366.n41.14.
** Università dell’Insubria, Varese, Italia; ricercatore di Diritto privato. Doctor en Derecho, Università
degli Studi di Torino, Turín, Italia. Contacto: geo.magri@unito.it Orcid: 0000-0003-3724-6592.
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Geo MaG R i
le del contratto “squilibrato” volta alla cancellazione del contratto, nella misura in
cui quest’ultimo non contenga alcuna clausola di rinegoziazione derogatrice della
disciplina legale, soprattutto per i contratti commerciali a lungo termine, possa in
alcuni casi non essere opportuna e non rispondente all’interesse della stessa parte
che, subendo l’aggravamento della propria posizione contrattuale, è legittimata solo
a chiedere la risoluzione del contratto “squilibrato” e non anche la sua conservazio-
ne con equa rettica delle condizioni contrattuali “squilibrate”. Certamente la crisi
economica dipesa dalla pandemia covid e la chiusura forzata delle attività com-
merciali – ed in particolare di quelle legate al settore della ristorazione – devono
qualicarsi quale sopravvenienza nel sostrato fattuale e giuridico che costituisce il
presupposto della convenzione negoziale; invero, nel caso delle locazioni commer-
ciali il contratto è stato stipulato “sul presupposto” di un impiego dell’immobile per
l’effettivo svolgimento di attività produttiva, e segnatamente nel caso di specie per
lo svolgimento dell’attività di ristorazione. Ciò posto, si ritiene che pur in mancanza
di clausole di rinegoziazione, i contratti a lungo termine, in applicazione dell’antico
brocardo “rebus sic stantibus”, debbano continuare ad essere rispettati ed applicati
dai contraenti sino a quando rimangono intatti le condizioni ed i presupposti di cui
essi hanno tenuto conto al momento della stipula del negozio. Al contrario, qualora
si ravvisi una sopravvenienza nel sostrato fattuale e giuridico che costituisce il pre-
supposto della convenzione negoziale, quale quella determinata dalla pandemia del
covid-19, la parte che riceverebbe uno svantaggio dal protrarsi della esecuzione del
contratto alle stesse condizioni pattuite inizialmente deve poter avere la possibilità di
rinegoziarne il contenuto, in base al dovere generale di buona fede oggettiva (o co-
rrettezza) nella fase esecutiva del contratto (art. 1375 c.c.). Orbene, sulla questione
dell’ammissibilità di un’azione di riduzione in via equitativa dei canoni di locazione
in ragione del mancato rispetto dei canoni di buona fede e correttezza, proposta
in via principale senza previa domanda di risoluzione per sopravvenuta eccessiva
onerosità, si rileva come secondo un diffuso orientamento dottrinale (cfr., ex aliis, V.
Roppo, Il contratto, 2011, Giuffrè) condiviso da questo giudice, la buona fede può
essere utilizzata anche con funzione integrativa cogente nei casi in cui si verichi-
no dei fattori sopravvenuti ed imprevedibili non presi in considerazione dalle parti
al momento della stipulazione del rapporto, che sospingano lo squilibrio negoziale
oltre l’alea normale del contratto. Nello specico, secondo il citato orientamento,
le suddette circostanze vengono a vericarsi nel caso dei cosiddetti contratti rela-
zionali implicanti un rapporto continuativo tra le parti e che mal tollerano la riso-
luzione del contratto. All’interno della suddetta categoria sembrano poter rientrare
anche i contratti di locazione di beni immobili per l’esercizio di attività produttive.
In tal caso, infatti, l’eventuale risoluzione del contratto per eccessiva sopravvenuta
onerosità comporterebbe inevitabilmente la perdita dell’avviamento per l’impresa
colpita dall’eccessiva onerosità e la conseguente cessazione dell’attività economi-
ca. In siffatte ipotesi sorge, pertanto, in base alla clausola generale di buona fede e
correttezza, un obbligo delle parti di contrattare al ne di addivenire ad un nuovo
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