L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria
Autor | Mauro Paladini |
Cargo del Autor | Prof. Associato Facoltà di Giurisprudenza. Università degli Studi di Brescia. Ph.D. in Diritto Civile presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (Italia). |
Páginas | 147-166 |
L’azione di rivalsa nei confronti
dell’esercente la professione san itari a
Mauro 1
Sommario:
1. Premessa. L’esclusione della rivalsa nel giudizio penale a carico
dell’esercente la professione sanitaria; 2. Domanda risarcitoria del
danneggiato e tipologia delle azioni di rivalsa; 3. Il limite soggettivo
dell’azionedirivalsa:ildoloolacolpagrave;4.Illimite“causale”
dellarivalsa:le carenze organizzative della struttura sanitaria o
sociosanitaria publica; 5. Il limite oggettivo della rivalsa; 6. I limiti
temporal; 7. I limiti probatori della rivalsa; 8. L’azione del danneggiato
nei confronti dell’esercente la professione sanitaria e il problema
dell’intervento e della chiamata in causa; Conclusioni; Riferimenti.
Con la L. 8 marzo 2017 n. 24 è stato portando a compimento un
disegno di riorganizzazione normativa della responsabilità sanitaria –
già intrapreso con il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
vexata
quaestio della natura giuridica della responsabilità del medico, ma
intendeva dettare una regolamentazione organica (quale non si
rinveniva addirittura a far tempo dalla Legge n. 833/78 istitutiva del
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Mauro Paladin i148
come «l’insiemeditutteleattivitànalizzateallaprevenzioneealla
gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie
el’utilizzoappropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e
organizzative»2. In tale contesto, tuttavia, ampia parte della disciplina
è stata dedicata alla responsabilità penale e civile dell’esercente
la professione sanitaria e alle modalità di conseguimento del
risarcimento del danno da parte del paziente.
Dal punto di vista penale, il legislatore – introducendo la causa di
esclusione della punibilità del rispetto delle linee guida o delle buone
pratiche clinico assistenziali (art. 590 sexies, introdotto dall’art. 6, L. n.
24/2017) – ha implicitamente ribadito l’ovvia responsabilità penale di
diritto comune per colui che, nell’esercizio della professione sanitaria,
commetta i delitti di omicidio o di lesioni personali colpose (artt. 589
e 590 c.p.)3
coltivare le proprie pretese nell’ambito del processo penale, ove potrà
costituirsi, pertanto, come parte civile (artt. 74 ss. c.p.) e domandare il
penale, deve ritenersi inapplicabile la condizione di procedibilità
consistente nel ricorso ex art. 669 bis c.p.c. o nell’alternativo tentativo
di conciliazione (entrambi previsti dall’art. 8, L. n. 24/2017), posto
che la predetta condizione è espressamente sancita rispetto a «chi
intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile
qualora intervenga la revoca della costituzione di parte civile (art. 82
c.p.), la relativa azione può essere proposta davanti al giudice civile,
ma in tal caso deve ritenersi che la proposizione dell’azione torni
ad essere sottoposta alla condizione di procedibilità di cui all’art. 8.
Occorre sottolineare, inoltre, che nel giudizio penale la facoltà
di citare nel processo il soggetto civilmente responsabile spetta alla
2 Sul tema generale della relazione di cura, l’importante contributo di ,
Autodeterminazioneeresponsabilitànellarelazionedicura,
3 , La responsabilità penale
dell’esercentelaprofessionesanitariadopo laL.n. 24del2017... “Quovadit”?
Primidubbi,primerisposte,secondidubbi, in Danno e resp., 2017, 293 ss.
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